STATUTO A. S. DELFINO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Scopi

ARTICOLO 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Chioggia, in via Pigafetta nr. 344 un’associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELFINO”.

ARTICOLO 2 - L’associazione, che non ha fini speculativi o di lucro, ha per scopo:
- la divulgazione, la promozione e la pratica d’ogni attività sportiva nonché di favorirne l’informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione dei relativi impianti;
- la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di tutti gli sport, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e l’osservanza delle norme e delle direttive degli organi delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali l’associazione intende affiliarsi. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate non contrastanti con lo statuto stesso.

ARTICOLO 3 - L’associazione potrà organizzare scuole, corsi e manifestazioni inerenti gli scopi sociali, gestire centri sportivi, incontri, feste e tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali. L’associazione potrà costruire propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; a tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi ed in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento d’impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. L’associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

ARTICOLO 4 - L’associazione tra l’altro potrà:
- dare adesione a partecipazioni ad enti ed organismi consortili, economici e fideiussori;
- concedere avalli bancari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere il credito all’associazione presso banche ed enti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II

Soci

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private, purché nel loro oggetto sociale si prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dall’art. 2 del presente statuto.

ARTICOLO 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta specificando: - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica; - per le persone giuridiche, l’attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall’art. 4 del presente statuto; - di conoscere ed accettare lo statuto sociale, le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate e l’eventuale regolamento interno. All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ARTICOLO 7 - I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi d’attività. Tale quota dovrà essere determinata per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il socio può recedere: - su sua richiesta; - ove non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e non versi la somma, per ciascun anno, determinata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il socio viene escluso, su delibera del Consiglio Direttivo,qualora:
a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
b) per morosità a causa del mancato pagamento della quota sociale annuale;
c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’associazione oppure crei dissidi o disordini fra i soci;
d) svolge in proprio o alle dipendenze di altri soggetti, attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’associazione o previste nell’art. 2;
e) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto o dell’eventuale regolamento interno;
f) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
g) senza giustificati motivi non adempi puntualmente agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, verso la società.
Nei casi indicati alle lettere e), f) e g) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare la sua posizione; l’esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

TITOLO III

Fondo Comune – Esercizio Sociale

ARTICOLO 10 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali obbligazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 11 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre d’ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

ARTICOLO 12 - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei revisori dei Conti.

ARTICOLO 13 - L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per: a) approvazione del bilancio; b) nomina delle cariche sociali ove il loro mandato sia scaduto; c) la trattazione di tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.
L’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei soci oppure dal Collegio dei Revisori dei conti. La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo d’avviso da pubblicarsi, insieme all’elenco delle materie da trattare, nell’albo della sede e/o comunicata con lettera raccomandata a ciascun socio almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta entro i 10 giorni successivi. L’Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti isoci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati alla adunanza. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale e che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno due mesi. Per le Assemblee che hanno per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, le modificazioni dello Statuto e la fusione della società, perché siano valide le relative deliberazioni, occorre la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di quattro quinti degli intervenuti.
Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa; le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea. Ciascun socio ha diritto ad un voto solo. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

ARTICOLO 14 - L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dalla persona designata dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea.

ARTICOLO 15 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti fra i soci. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri eleggono il Presidente ed il vice Presidente, nomineranno pure un segretario che può essere estraneo al Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per disposizione di Legge e dello Statuto, sono riservati all’Assemblea dei soci. Può perciò anche deliberare l’adesione a Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti l’Associazione, l’apertura di conti correnti bancari e postali, lo svincolo di libretti di risparmio e qualsiasi altra obbligazione ed operazione necessaria e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Il Consiglio è convocato dal Presidente (o, in caso d’assenza o impedimento dal vice presidente) tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri e/o due revisori dei conti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e revisori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti alla riunione.

ARTICOLO 16 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente può:
- con la sua sola firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici e privati;
- pure rilasciare procure per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l’assistenza o rappresentanza legale dell’Associazione avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.
In caso d’assenza o d’impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

ARTICOLO 17 - Il Collegio dei revisori dei Conti si compone di tre membri eletti anche fra non soci dall’Assemblea. Nomina la proprio interno il Presidente. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ove presenta la propria relazione annuale.

TITOLO V

Scioglimento

ARTICOLO 18 - In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva.

Norma finale

ARTICOLO 19 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto,valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.