TITOLO I
Denominazione Sede
Scopi
ARTICOLO 1 - Nello
spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio
a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile
è costituita con sede in Chioggia, in via Pigafetta nr.
344 unassociazione non commerciale, operante nei settori
sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione
di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELFINO.
ARTICOLO 2 - Lassociazione,
che non ha fini speculativi o di lucro, ha per scopo:
- la divulgazione, la promozione e la
pratica dogni attività sportiva nonché di
favorirne linformazione e lo sviluppo anche mediante la
realizzazione dei relativi impianti;
- la formazione, la preparazione e la
gestione di squadre di tutti gli sport, nonché la promozione
e lorganizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività
sportiva in genere, con le finalità e losservanza
delle norme e delle direttive degli organi delle Federazioni
Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali lassociazione
intende affiliarsi. Costituiscono, quindi, parte integrante
del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti
federali e degli Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa
allorganizzazione ed alla gestione delle società
affiliate non contrastanti con lo statuto stesso.
ARTICOLO 3 - Lassociazione
potrà organizzare scuole, corsi e manifestazioni inerenti
gli scopi sociali, gestire centri sportivi, incontri, feste
e tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario
al conseguimento degli scopi sociali. Lassociazione
potrà costruire propri centri sportivi ed acquistare
le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali; a
tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività
connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie,
necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali
e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai
medesimi ed in particolare quelle relative alla costruzione,
lampliamento, lattrezzamento ed il miglioramento
dimpianti sportivi, ivi compresa lacquisizione delle
relative aree, nonché lacquisto di immobili da
destinare ad attività sportive. Lassociazione potrà
inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e
la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente
o a mezzo terzi.
ARTICOLO 4 - Lassociazione
tra laltro potrà:
- dare adesione a partecipazioni ad enti
ed organismi consortili, economici e fideiussori;
- concedere avalli bancari, fideiussioni
ed ogni e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere
il credito allassociazione presso banche ed enti, sempre
per il conseguimento degli scopi sociali.
TITOLO II
Soci
ARTICOLO 5 - Il
numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione
le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private,
purché nel loro oggetto sociale si prevedano scopi uguali
o simili a quelli previsti dallart. 2 del presente statuto.
ARTICOLO 6 - Chi
desidera diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo
domanda scritta specificando: - cognome,
nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica; -
per le persone giuridiche, lattività svolta in
relazione ai requisiti prescritti dallart. 4 del presente
statuto; - di conoscere ed accettare lo
statuto sociale, le sue eventuali modificazioni regolarmente
approvate e leventuale regolamento interno. All'atto del
rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà
ad ogni effetto la qualifica di socio.
ARTICOLO 7 - I
soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale
stabilito in funzione dei programmi dattività.
Tale quota dovrà essere determinata per lanno successivo
con delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8 - La
qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa
di morte. Il socio può recedere:
- su sua richiesta; - ove non si trovi
più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali e non versi la somma, per ciascun anno, determinata
dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 - Oltre
che nei casi previsti dalla Legge, il socio viene escluso, su
delibera del Consiglio Direttivo,qualora:
a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali;
b) per morosità a causa del mancato pagamento della quota
sociale annuale;
c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente lassociazione
oppure crei dissidi o disordini fra i soci;
d) svolge in proprio o alle dipendenze di altri soggetti, attività
in contrasto o in concorrenza con quelle dellassociazione
o previste nellart. 2;
e) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto
o delleventuale regolamento interno;
f) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi
sociali competenti;
g) senza giustificati motivi non adempi puntualmente agli obblighi
assunti, a qualsiasi titolo, verso la società.
Nei casi indicati alle lettere e), f) e g) il socio inadempiente
deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, a regolarizzare la sua posizione; lesclusione
potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito
e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
TITOLO III
Fondo Comune Esercizio
Sociale
ARTICOLO 10 - Il
fondo comune è costituito dai contributi associativi,
da eventuali obbligazioni, contributi o liberalità che
pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli
scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono,
inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti
di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra
i soci durante la vita dellassociazione né allatto
del suo scioglimento.
ARTICOLO 11 - L'esercizio
sociale si chiude al 31 dicembre dogni anno. Alla fine
di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla
redazione del bilancio che dovrà essere sottoposto allapprovazione
dell'Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale.
TITOLO IV
Organi dell'Associazione
ARTICOLO 12 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c)
il Collegio dei revisori dei Conti.
ARTICOLO 13 - LAssemblea
ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno
una volta allanno, entro tre mesi dalla chiusura dellesercizio
sociale, per: a) approvazione del bilancio; b) nomina delle
cariche sociali ove il loro mandato sia scaduto; c) la trattazione
di tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla
Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà convocare
lAssemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione
sociale.
Lassemblea dovrà essere convocata
entro 30 giorni quando ne sia fatta domanda da tanti soci che
rappresentano almeno un quinto dei soci oppure dal Collegio
dei Revisori dei conti. La convocazione dellAssemblea,
tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo
davviso da pubblicarsi, insieme allelenco delle
materie da trattare, nellalbo della sede e/o comunicata
con lettera raccomandata a ciascun socio almeno 15 giorni prima
delladunanza. Nellavviso suddetto dovrà essere
indicata la data delleventuale seconda convocazione che
dovrà essere tenuta entro i 10 giorni successivi. LAssemblea
potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale
purché in Italia.
LAssemblea, tanto ordinaria che
straordinaria, è valida qualunque sia loggetto
da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti
soci che rappresentino la maggioranza di tutti isoci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati
alla adunanza. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati
maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale
e che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno due mesi.
Per le Assemblee che hanno per oggetto lo scioglimento dellAssociazione,
le modificazioni dello Statuto e la fusione della società,
perché siano valide le relative deliberazioni, occorre
la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole
di quattro quinti degli intervenuti.
Le elezioni delle cariche sociali avverranno
a maggioranza relativa; le modalità delle votazioni saranno
stabilite dallAssemblea. Ciascun
socio ha diritto ad un voto solo. I soci che per qualsiasi motivo
non possono intervenire personalmente allAssemblea, hanno
la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri
soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare
al massimo altri due soci. Spetta al Presidente dellAssemblea
constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.
ARTICOLO 14 - Lassemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed,
in sua assenza, dalla persona designata dallAssemblea.
Il Presidente dellAssemblea dirige e regola le discussioni
e stabilisce le modalità e lordine delle votazioni.
Il segretario può essere un non
socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale
è redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto dal
Notaio deve essere trascritto nel libro dei verbali dellAssemblea.
ARTICOLO 15 - LAssociazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
tre a cinque membri eletti fra i soci. I
componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I consiglieri eleggono il Presidente ed il vice Presidente,
nomineranno pure un segretario che può essere estraneo
al Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito dei
più ampi poteri per la gestione dellassociazione.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le
operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che,
comunque, rientrino nelloggetto sociale, fatta eccezione
di quelli che, per disposizione di Legge e dello Statuto, sono
riservati allAssemblea dei soci. Può perciò
anche deliberare ladesione a Federazioni Sportive ed Enti
di Promozione Sportiva, nonché concedere, postergare
o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli
compositori, controversie riguardanti lAssociazione, lapertura
di conti correnti bancari e postali, lo svincolo di libretti
di risparmio e qualsiasi altra obbligazione ed operazione necessaria
e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio può nominare il direttore
e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione,
le mansioni ed eventualmente i compensi. Il
Consiglio è convocato dal Presidente (o, in caso dassenza
o impedimento dal vice presidente) tutte le volte che egli lo
riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno
tre consiglieri e/o due revisori dei conti. La convocazione
è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di otto
giorni prima delladunanza e, nei casi durgenza,
a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e revisori ne
siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità
delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le riunioni
sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri,
le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti alla
riunione.
ARTICOLO 16 - La
firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del
Consiglio Direttivo. Il Presidente può:
- con la sua sola firma rilasciare anche
liberatorie quietanze ad Enti pubblici e privati;
- pure rilasciare procure per ricorsi
e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché
per lassistenza o rappresentanza legale dellAssociazione
avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.
In caso dassenza o dimpedimento
del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al
vice Presidente.
ARTICOLO 17 - Il
Collegio dei revisori dei Conti si compone di tre membri eletti
anche fra non soci dallAssemblea. Nomina la proprio interno
il Presidente. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni
e sono sempre rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve
controllare lamministrazione dellAssociazione, la
corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare
sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo e alle Assemblee ove presenta la propria relazione
annuale.
TITOLO V
Scioglimento
ARTICOLO 18 - In
caso di scioglimento dellAssociazione, lAssemblea
determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà
uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra
i soci e determinandone i poteri. Esperita la liquidazione di
tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire
finalità di utilità generale ad Enti o Associazioni
che perseguano la promozione e lo sviluppo dellattività
sportiva.
Norma finale
ARTICOLO 19 - Per
quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto,valgono,
in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni
di legge vigenti.