Repertorio Atti n. 1605 del 16 gennaio 2003
CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 16 gennaio 2003
Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari
per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso
natatorio.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di
Trento e Bolzano
VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma
1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività
di interesse comune;
VISTO lo schema di accordo in oggetto, trasmesso
dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;
VISTA la successiva istruttoria tecnica tenutasi
presso la Segreteria di questa Conferenza;
VISTO il testo definitivo dell'accordo in oggetto,
trasmesso con nota del'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e
quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;
RILEVATO che, a seguito delle modifiche apportate
al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza
dello Stato e Regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela
della salute", ricadente nella potestà concorrente delle
Regioni;
ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti
delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4,
comma2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
sancisce il seguente accordo tra il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
CONSIDERATO che si è reso necessario rivedere
l'intesa tra Stato e Regioni relativa agli aspetti igienico - sanitari
concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine
ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta
dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 1995, n. 39, per le difficoltà
applicative della stessa e si è ravvisata la necessità
di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi
normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro
dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto
legislativo. 26.maggio.1997, n.155;
VISTE le disposizioni in materia di semplificazione
dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle leggi
sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n.1265; il DPR 24.luglio.1977 n.616
e il DPR 22.aprile.1994 n.425, il R.D 18.luglio.1931 n.773 e successive
modifiche;
RILEVATO il presente accordo, richiama le suddette
normative di semplificazione dei
procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazione all'agibilità
ed allo svolgimento di attività
di pubblico spettacolo;
Si conviene nei termini sottoindicati:
Punto 1) DEFINIZIONE
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione
che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati
per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate
nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in
base ai seguenti criteri: destinazione,
caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono
nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza
pubblica.
Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche
strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già
adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi,
camping, complessi ricettivi e simili ) nonchè quelle al servizio
di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti,
clienti, soci della struttura stessa.
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117
e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti
del condominio ed ai loro ospiti.
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di
cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita
da una normativa specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le
piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini
artificiali scoperti e coperti
utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più
bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività
possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie
tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono
l'esercizio delle attività natatorie in conformità al
genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata
la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto
(FIN) e della Fédération Internazionale de Natation Amateur
(FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono
l'esercizio delle attività in conformità al genere ed
al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina,
nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della
Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per
quanto concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono
idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la
profondità 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei
bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali
che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti
o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee
ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature
accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi
mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali
nonché dotazione di attrezzature
specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative
e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata
come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico
- chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto
dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione
viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico
Punto 3) CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano
esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche
di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto
2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine,
ai fini della tutela igienico - sanitaria e della sicurezza.
3.2 Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina
delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria
b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato
n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
3.4 Gli impianti di cui all'art.2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea),
b) acqua marina,
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati
con appositi provvedimenti regionali
Punto 4) DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili
dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità
delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle
Regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto
l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato
alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa
vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si
svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni
piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti
bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e
le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili
ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere
mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) CONTROLLI
5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del
complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile
della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale.
Punto 6) CONTROLLI INTERNI
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta
gestione sotto il profilo igienico - sanitario di tutti gli elementi
funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina
nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di
gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina
deve redigere un documento, di valutazione del rischio, in cui è
considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione
dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi
tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici
degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare
delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici,
e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute
e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del
rischio.
6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione
dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti,
redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della
dimensione e del volume
di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle
pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato,
temperatura, pH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata
dell'acqua d'immissione, utile al calcolo della quantità di acqua
di reintegro;
b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente
per la disinfezione dell'acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
b5) Il numero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni
effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità
Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni
concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile
riscontri valori dei parametri igienico - sanitari in contrasto con
la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione
del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la
non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la
salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione
all' Azienda unità sanitaria locale.
6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione
dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.
Punto 7) CONTROLLI ESTERNI
7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda
unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna
Regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo
modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti
esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare
attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e
di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che
nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti
disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche
e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti,
sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Punto 8) SANZIONI
8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie
formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può
essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo
criteri e modalità stabilite dalle Regioni.
8.2 Le Regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale.
Punto 9)
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture
turistico - recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché
piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli
alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare
peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.
Il Segretario f.to Carpino
Il Presidente f.to La Loggia
ALLEGATO N.1
1. REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche
delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche
e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate
come segue:
1.2 REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti
di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione
per la temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto,
sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità
con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel
giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti
dalla vigente normativa.
1.3 REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA
CONTENUTA
IN VASCA
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono
possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.
I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti
in qualsiasi punto.
Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta
se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione
o sopraggiunti inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo
criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate
al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori
metodi di analisi.
L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento,
almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
1.4 SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è
consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti,
flocculanti e correttori di PH.
1. Disinfettanti
- Ozono,
- cloro liquido,
- ipoclorito di sodio,
- ipoclorito di calcio,
- dicloroisocianurato sodico anidro,
- dicloroisocianurato sodico biidrato,
- acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti
- solfato di alluminio (solido),
- solfato di alluminio (soluzione),
- cloruro ferrico,
- clorosolfato ferrico,
- polidrossicloruro di alluminio,
- polidrossiclorosolfato di alluminio,
- alluminato di sodio (solido),
- alluminato di sodio(soluzione).
3. Correttori di ph
- acido cloridico,
- acido solforico,
- sodio idrossido,
- sodio bisolfato,
- sodio bicarbonato.
Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso
grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione
di acqua per consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve
essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.
1.5 PUNTI DI PRELIEVO
| Acqua di approvvigionamento |
campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di
adduzione |
| Acqua di immissione in vasca |
campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata
alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento |
| Acqua in vasca |
campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca |
1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività
natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare
non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun
caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza
delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore
a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di
almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici,
pronto soccorso) Il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore
a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore
a 20°C .
1.6 REQUISITI ILLUMINOTECNICI
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione
l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità
tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da
parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano
del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto
inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici,
etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello
medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.
In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato
un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia
elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
1.7 REQUISITI ACUSTICI
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione
delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in
nessun punto essere superiore a 1,6 sec, I requisiti acustici passivi
ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla
normativa vigente in materia.
Tabella A Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca
|
PARAMETRO
|
ACQUA DI IMMISSIONE
|
ACQUA DI VASCA
|
|
Requisiti fisici
|
|
Temperatura:
- Vasche coperte in genere
- Vasche coperte bambini
- Vasche scoperte
|
24°C - 32°C
26°C- 35°C
18°C - 30°C
|
24°C - 30°C
26°C - 32°C
18°C - 30°C
|
PH Per disinfezione a base di cloro.
Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà
essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.
|
6.5 - 7.5
|
6.5 - 7.5
|
|
Torbidità in Si O2
|
inferiore o uguale a 2 mg/l SiO2 (o
unità equivalenti di formazina)
|
inferiore o uguale a 4 mg/l Si O2 (o
unità equivalenti di formazina) |
| Solidi grossolani |
Assenti |
Assenti |
| Solidi sospesi |
mionore o uguale a 2 mg/l (filtrazione
su membrana da 0,45 µm) |
minore o uguale a 4 mg/l (filtrazione
su membrana da 0,45 µm) |
| Colore |
Valore dell'acqua potabile |
minore o uguale a 5mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua
di approvvigionamento |
|
Requisiti chimici
|
| Cloro attivo libero |
0,6÷1,8 mg/l Cl2 |
0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl2 |
| Cloro attivo combinato |
minore o uguale 0,2 mg/l Cl2 |
minore o uguale a 0,4 mg/l Cl2 |
Impiego combinato Ozono
Cloro:
Cloro attivo libero
Cloro attivo combinato
Ozono
|
0,4 ÷ 1,6 mg Cl2
uguale o minore a 0,05 mg/l Cl2
uguale a minore a 0,01 mg/l O3 |
0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl2
uguale o minore a 0,2 mg/l Cl2
uguale o minore a 0,01mg/l O3 |
| Acido isocianurico |
uguale a minore a 75 mg/l |
uguale a minore a 75 mg/l |
Sostanze organiche (analisi
al
permanganato) |
uguale a minore a 2 mg/l di O2 oltre l'acqua d'approvvigionamento |
uguale a minore a 2 mg/l di O2 oltre l'acqua di immissione. |
| Nitrati |
Valore dell'acqua potabile |
uguale a minore a 20 mg/l NO3 oltre l'acqua di
approvvigionamento |
| Flocculanti |
uguale a minore a 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto
al flocculante impiegato)
|
uguale a minore a 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto
al flocculante impiegato)
|
|
Requisiti microbiologici
|
| Conta batterica a 22° |
uguale a minore a 100 ufc/1 ml |
uguale a minore a 200 ufc/1ml |
| Conta batterica a 36° |
uguale a minore a 10 ufc/1 ml |
uguale a minore a 100 ufc/1ml |
| Eschericchia coli |
0 ufc/100 ml |
0 ufc/100 ml |
| Enterococchi |
0 ufc/100 ml l |
0 ufc/100 m |
| Staphylococcus aureus |
0 ufc/100 ml |
uguale a minore a 1 ufc/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa |
0 ufc/100 ml |
uguale a minore a 1ufc/100 ml |