.1. Oggetto della legge.
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per
la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della
professione di maestro di sci.
2. Oggetto della professione di maestro di sci.
1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche
in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole
ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro
specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo,
su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori
pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà
richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali
corda, piccozza, ramponi.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree
sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri
di sci.
3. Albo professionale dei maestri di sci.
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è
subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali
tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio
regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio
il maestro intende esercitare la professione.
4. Condizioni per l'iscrizione all'albo.
1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro
che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita
con le modalità di cui all'articolo 6, nonché
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla
Comunità economica europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato
dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione,
anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione.
5. Trasferimento.
1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale
regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio
temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo
sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono
porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio
di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso
rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione
ai sensi degli articoli 3 e 4.
6. Abilitazione tecnico-didattico-culturale.
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro
di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi
tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami
ai sensi dell'articolo 9.
2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione
dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi
tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo
modalità stabilite dalle leggi regionali.
7. Materie di insegnamento.
1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento
e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche;
didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico,
ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza;
nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità
del maestro; leggi e regolamenti professionali.
8. Competenze della Federazione italiana sport invernali.
1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione
del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna
i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano
oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione
ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante
tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli
6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.
2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo
6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente
articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva
parità di preparazione tecnica e didattica.
9. Commissioni di esame.
1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa
con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica
dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori
nazionali e maestri di sci.
2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica
e culturale. L'esame è superato solo se il candidato
raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.
3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative
alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso
ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di
sci.
10. Specializzazioni.
1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione
per i maestri di sci.
11. Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale.
1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è
rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica
ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza
agli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le regioni determinano le modalità per il periodico
aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di
sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori
nazionali.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo
dell'iscrizione all'albo.
12. Maestri di sci stranieri.
1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio
territorio della attività di maestri di sci stranieri
non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio
della professione è subordinata al riconoscimento, demandato
alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio
nazionale di cui all'articolo 15, della equivalenza dei titoli
e della reciprocità.
2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene
comunicato annualmente alle regioni dalla Federazione italiana
sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.
13. Collegi regionali dei maestri di sci.
1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina
e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei
maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti
nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi
residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità
o per invalidità.
2. Sono organi del collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti
tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità
previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio
interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo
15;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio,
su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal
consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea
venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere
tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli
albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione,
l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione
con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo
svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita
dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché
l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma
3, spettano alla competente autorità regionale.
14. Collegi interregionali.
1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è
inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è
facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza
numerica di almeno venti maestri di sci.
2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali
possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con
una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così
costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente
legge per i collegi regionali.
3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali,
i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono
chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.
15. Collegio nazionale dei maestri di sci.
1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci,
retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi
regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci
direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è
esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
16. Funzioni del collegio nazionale.
1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari
adottati dai collegi regionali;
c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri
di sci;
d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali,
i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni
rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali,
in Italia e all'estero;
f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle
questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti
agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale
per le attività di sua competenza.
17. Sanzioni disciplinari e ricorsi.
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si
rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale,
ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente
legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo
del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza
assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni
dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio
nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione,
l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo
del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati
quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal
collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi
al competente organo di giustizia amministrativa.
18. Esercizio abusivo della professione.
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è
punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.2. Ai fini
di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato
l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
19. Esclusione della necessità della licenza di pubblica
sicurezza.
1. Per i maestri di sci è abolita la necessità
della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 238
del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.
20. Scuole di sci.
1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento
delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:
a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti
i maestri operanti in una stazione invernale;
b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole
di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;
c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono
disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione
dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle
scuole stesse.
21. Corsi ed istruttori del Club alpino italiano.
1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d)
ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive
modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi
di addestramento a carattere non professionale per le attività
sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere
non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate
dai regolamenti del CAI medesimo.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre
attività didattiche per le finalità di cui al
comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori
non possono ricevere compensi a nessun titolo.
22. Adeguamento della legislazione regionale.
1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute
ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.
2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale
minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto
speciale e nelle provincie autonome, dotate di competenza legislativa
primaria in materia di ordinamento della professione di maestro
di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame
per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti
dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando
come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente
legge.
23. Abilitazione tecnica all'esercizio della professione
di guida alpina.
1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989,
n. 6 (2), sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione
dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le
regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione
dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo
15 della stessa legge n. 6 del 1989 (2).
2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio
della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni,
su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 6 del 1989 (2). La valutazione tecnica spetta
ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro
di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7,
comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989 (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 1991, n. 64.
(2) Riportata al n. V.
(2) Riportata al n. V.
(2) Riportata al n. V.
(2) Riportata al n. V