Art. 1.
(Oggetto della legge).
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
in materia di ordinamento della professione di insegnante di
tennis.
Art. 2.
(Oggetto della professione di insegnante di tennis).
1. E' insegnante di tennis chi insegna professionalmente o comunque
a fronte di una retribuzione in qualsiasi forma corrisposta,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole
e a gruppi di persone, lo sport del tennis e le tecniche tennistiche
in tutte le loro specializzazioni.
2. Ai fini della presente legge è altresì considerato
insegnante di tennis chi svolge le attività di cui al
comma 1 temporaneamente o stagionalmente.
Art. 3.
(Albo professionale degli insegnanti di tennis).
1. L'esercizio dell'attività di insegnante di tennis
è subordinato all'iscrizione all'albo professionale tenuto
ed aggiornato dalla Federazione italiana tennis.
2. L'albo professionale degli insegnanti di tennis è
costituito dalle sezioni relative ai livelli di formazione di
cui all'articolo 5, comma 3.
3. La Federazione italiana tennis stabilisce mediante apposite
delibere le attività che gli appartenenti a ciascuna
delle sezioni sono abilitati ad esercitare.
4. In caso di violazione delle disposizioni emanate dalla Federazione
italiana tennis di cui al comma 3, l'insegnante di tennis è
passibile delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 12.
Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli insegnanti
di tennis).
1. Possono essere iscritti all'albo professionale degli insegnanti
di tennis coloro che sono in possesso della relativa abilitazione,
conseguita con le modalità di cui all'articolo 5, nonché
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione
europea;
b) maggiore età;
c) possesso del diploma di scuola media superiore;
d) non avere riportato condanne penali che comportino indegnità,
incompatibilità o interdizione, anche temporanea, dall'esercizio
della professione, salvo che sia intervenuta procedura di riabilitazione;
e) non sia avvenuta applicazione della pena per i reati di cui
alla lettera d) ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale.
Art. 5.
(Abilitazione teorico-pratica).
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante
di tennis si consegue mediante la frequenza di appositi corsi
teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami finali
in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati a livello regionale
e nazionale in relazione alla qualifica da conseguire a cura
degli organi regionali e nazionali della Federazione italiana
tennis, in conformità a quanto indicato dagli articoli
6 e 7.
3. Il quadro formativo dei profili professionali della Federazione
italiana tennis prevede i seguenti livelli di formazione:
a) istruttore di primo grado;
b) istruttore di secondo grado;
c) maestro nazionale;
d) tecnico nazionale.
4. La Federazione italiana tennis stabilisce ed aggiorna entro
il 31 dicembre di ogni anno le quote di iscrizione a carico
degli allievi per la partecipazione ai corsi di cui al presente
articolo nonché ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo
10.
Art. 6.
(Competenze formative dei comitati regionali della Federazione
italiana tennis).
1. I corsi per la formazione degli istruttori di primo e secondo
grado di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo
5 sono organizzati dai comitati regionali della Federazione
italiana tennis, in forma singola o associata secondo le modalità
stabilite dai comitati stessi e sulla base delle indicazioni
emanate dalle regioni nonché di standard qualitativi
omogenei fissati dalla Scuola nazionale maestri della Federazione
italiana tennis.
Art. 7.
(Competenze formative della Federazione italiana tennis).
1. I corsi per la formazione dei maestri nazionali e dei tecnici
nazionali di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo
5, sono organizzati dalla Federazione italiana tennis su base
nazionale.
2. La Federazione italiana tennis, quale associazione senza
scopo di lucro soggetta alla vigilanza del Comitato olimpico
nazionale italiano, definisce il piano di studi, i criteri di
ammissione e la durata dei corsi di formazione relativi ai profili
professionali degli insegnanti di tennis e individua i componenti
del corpo docente per lo svolgimento dei corsi di maestro nazionale
e di tecnico nazionale.
Art. 8.
(Prove di esame).
1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 6 e 7 i partecipanti
sostengono le prove di esame teorico-pratiche organizzate in
conformità a quanto disposto dal presente articolo.
2. Le commissioni d'esame sono costituite dal corpo docente
che ha tenuto le lezioni dei corsi e da docenti indicati dal
comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
3. Le prove d'esame comprendono una prova teorica, una prova
pratica e un tirocinio formativo. L'esame è superato
se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre
prove.
4. La prova teorica comprende materie relative ai diritti, ai
doveri e alle responsabilità degli insegnanti di tennis.
Art. 9.
(Insegnamento del tennis alle persone diversamente abili).
1. Le prove d'esame di cui all'articolo 8, comma 3, includono
espressamente nozioni relative all'insegnamento del tennis a
persone diversamente abili.
2. La Federazione italiana tennis organizza corsi di specializzazione
per l'insegnamento del tennis alle persone diversamente abili.
Art. 10.
(Corsi di aggiornamento).
1. Il rinnovo dell'iscrizione all'albo è subordinato
alla frequenza nell'arco di tre anni di almeno uno dei corsi
di aggiornamento organizzati dalla Federazione italiana tennis.
Art. 11.
(Insegnanti di tennis extracomunitari).
1. L'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia
per gli insegnanti di tennis di Stati non appartenenti all'Unione
europea è subordinata al riconoscimento, demandato alla
Federazione italiana tennis, della equipollenza dei titoli e
della reciprocità, nel rispetto dei princìpi stabiliti
dalla normativa comunitaria.
Art. 12.
(Sanzioni disciplinari).
1. Gli insegnanti di tennis iscritti all'albo professionale
di cui all'articolo 3 che violano le norme deontologiche ovvero
le disposizioni della presente legge sono passibili delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono adottati
dagli organi giurisdizionali della Federazione italiana tennis
secondo le procedure già previste dalle Carte federali.
Art. 13.
(Cancellazione dall'albo).
1. Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo
in caso di:
a) rinunzia all'iscrizione;
b) condanne penali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d)
ed e);
c) mancato pagamento della quota annuale di iscrizione entro
i sei mesi successivi dalla data della sua scadenza.
Art. 14.
(Esercizio abusivo della professione).
1. L'esercizio abusivo della professione di insegnante di tennis
è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale
è equiparata qualsiasi forma di esercizio dell'attività
di cui all'articolo 2.
Art. 15.
(Istituzione di un fondo presso ogni regione per la promozione
e lo sviluppo del tennis).
1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, definiscono
le sanzioni e i presupposti di applicazione delle stesse per
i casi in cui soggetti di qualsivoglia natura, in via indicativa
e non esaustiva circoli, villaggi turistici, alberghi, tengano
lezioni private o corsi collettivi di tennis senza avvalersi
di insegnanti iscritti all'albo di cui all'articolo 3.
2. Le regioni emanano disposizioni relative all'istituzione
di un apposito fondo regionale destinato a raccogliere le somme
riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 1 e finalizzato alla promozione ed allo sviluppo dello
sport del tennis presso i bambini e gli adolescenti, in conformità
alle disposizioni emanate dalle regioni stesse.
Art. 16.
(Scuole di tennis).
1. La Federazione italiana tennis, attraverso il comitato direttivo
della Scuola nazionale maestri, disciplina l'istituzione e il
riconoscimento delle scuole di tennis operanti presso le società
sportive affiliate.
2. La Federazione italiana tennis stabilisce, altresì,
in collaborazione con i comitati regionali, un piano d'azione
e di interventi per lo sviluppo delle scuole di tennis in Italia,
che viene inviato al Comitato olimpico nazionale italiano e
al Parlamento con cadenza biennale.
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. La Federazione italiana tennis è tenuta ad emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge disposizioni transitorie per consentire la transizione
dall'albo e dagli elenchi attualmente tenuti dalla Federazione
medesima all'albo di cui all'articolo 3.