AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
RICORSO
CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

... per l'ingiustificata ammissione di un concorrente che non avrebbe prodotto un documento richiesto a pena di esclusione dalla gara: il riconoscimento C.O.N.I. della soc. concorrente Soc. Cooperativa U.I.S.P. Chioggia a r.l.. Sotto tale profilo può ritenersi sussistente nel caso di specie la violazione di uno dei criteri e limiti che la stessa Amministrazione si è data individuando alcuni requisiti a pena di esclusione dei concorrenti dalla gara (art. 7 del bando "Formazione del plico di gara").

...per manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione.
Desta sorpresa che l'Amministrazione comunale indica un bando di gara che prevede anche la manutenzione straordinaria e poi ne affidi l'effettiva attuazione ai propri operai...

Vi è poi un altro punto da chiarire. L'obbligo di consegnare lla piscina in buono stato di manutenzione salvo il normale deterioramento dall'uso o vetustà non doveva gravare, com'è previsto anche nell'attuale bando, sul precedente aggiudicatario? E perchè l'amministrazione comunale si assume oneri, con propri operai e mezzi, che dovrebbero essere di precedentri gestori secondo quanto normalmente accade negli appalti di servizi analoghi?

...l'emanazione di un provvedimento cautelare che sospenda l'efficacia del provvedimento impugnato. I vizi enunciati nell'esposizione di diritto e la giurisprudenza sl punto indicano la sussistenza del fumus di fondatezza del ricorso, mentre la sussistenza del danno grave e irreparabile emerge dalla natura stessa del provvedimento emesso, essendo volto ad incidere irreparabilmente sullo sviluppo e l'esplicazione delle attività della associazione sportiva ricorrente e sulla realizzazione personale, unama e professionale dei suoi componenti e dello staff tecnico di cui all'organigramma prodotto all'atto della partecipazione alla gara d'appalto.
Il provvedimento de quo oltre che gravatorio sotto il profilo economico, limita lo sviluppo della associazione ricorrente, privandola di una opportunità anche come orizzonte di futuro personale miglioramento e stimolo a ben operare socialmente e si risolve in un danno anche per la collettività che viene privata di presiose competenze.