MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA
ORDINANZA N 20/2003
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

Il Comandante del Porto, Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:
Visti gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231, e 1255 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;
Visto il Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 “attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto Legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modificazioni con legge 23 dicembre 1996 n. 647 “Disposizioni urgenti sul settore portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti a mare”;
Visto l’art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 04.11.2002 n.33 “Testo Unico sul Turismo”;
Considerato che ai sensi della citata normativa regionale sono conferite all’amministrazione comunale le competenze relative alla disciplina dell’esercizio di attività sul demanio marittimo di loro competenza (accessi – portatori di handicap – obblighi per il concessionario – spiagge libere – pulizia – venditori ambulanti);
Ritenuto necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e – per i profili su di essa incidenti – della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Chioggia che comprende il territorio dei Comuni di Chioggia, Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine per le materie di competenza dell’Autorità Marittima;

O R D I N A

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
1. La stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre di ogni anno.
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare presso le strutture balneari - la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare almeno il 1° settembre - i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicati nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per l'elioterapia, e si dovrà esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura : "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". A norma del successivo art. 1.1.4. non dovrà essere esposta nessuna bandiera.
3. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura : "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI
1. La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata, di norma, alla balneazione.
1.1 Il limite di tale zona deve essere segnalato, a cura del concessionario frontista, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.
1.2 Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi, per gli specchi acquei antistanti alle spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura : "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (300 metri dalla costa) NON SEGNALATO ".
1.3 I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare a mezzo di idonea segnaletica il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure è di metri 1,50. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura : "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,50 ) NON SEGNALATO ".
2.Nella predetta zona di mare nelle ore comprese tra le ore 08.30 e le 19.30, E' VIETATO:
2.1 Il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe pattini mosconi, lance nonché pedalò e simili.
Le imbarcazioni a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi – dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio
2.2 L’ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale
2.3 Le zone di mare prospicienti spiagge non intensamente frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio e/o ormeggio , dai mezzi indicati al precedente punto 2.1 a lento moto e con rotta perpendicolare alla costa.

ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
1. E' vietata la balneazione :
1.1 Nei porti
1.2 Nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali
1.3 Fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso o passerelle di attracco delle navi passeggeri, per un raggio di 200 metri
1.4 All’interno degli appositi corridoi di lancio delle unita da diporto
1.5 Nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere
1.6 Nelle zone riservate alla maricoltura
1.7 Ad una distanza inferiore a mt. 200 da navi mercantili o militari alla boa o all’ancora
1.8 Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie.

ART. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE
1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo E' VIETATO :
1.1 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.
1.2 Pescare con qualsiasi tipo d’attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione
1.3 Tuffarsi dai pennelli o dalle scogliere limitrofi o antistanti alle spiagge
1.4 Esercitare l’attività di commercio ambulante con l’ausilio di qualsiasi mezzo di trasporto nella fascia di 5 metri dalla battigia
1.5 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, mezzi nautici, etc. la fascia dei 5 metri dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso

ART. 5 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI
1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 09.30 alle ore 19.00.
1.1 I concessionari di strutture balneari - fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente articolo 1 DEVONO:
1.1.1. Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio
1.1.2. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della Capitaneria di Porto (con particolare riferimento ai numeri di emergenza – numero blu 1530), Emergenza Sanitaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc nonché le tariffe applicate per i servizi resi. Ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata anche in lingua inglese
1.1.3 Durante l’orario di apertura i concessionari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti abilitato al salvataggio in mare dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, che stazioni nella postazione di cui al successivo punto 1.1.4 ,ogni 150 metri di fronte a mare della concessione o frazione di essa. I concessionari limitrofi possono essere autorizzati a consorziarsi al fine di garantire il servizio di salvataggio previa opportuna comunicazione alla Capitaneria di Porto riportante il fronte mare ed il numero delle postazioni impiegate. In ogni caso dovrà essere assicurata la presenza di un’assistente al salvataggio ogni 150 metri di fronte mare. Gli assistenti dovranno indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO o BAGNINO o RESCUE" ed essere dotati di un fischietto. L’assistente al salvataggio non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve stazionare nella postazione di cui al successivo puto 1.1.4 oppure in mare sull'imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d’autorità della struttura fino all’accertamento del ripristino del servizio.
1.1.3.1 E’ consentita la sospensione del servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti di cui al presente articolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le 14.00 previa esposizione di nessuna delle bandiere come specificato al successivo punto 1.1.4
1.1.4. Presso ogni postazione , individuata da una torretta di avvistamento - da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile - e comunque tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, devo essere posizionato un apposito pennone , ben visibile sul quale dovrà essere issata una delle seguenti bandiere aventi il significato a fianco indicato:
A) BANDIERA NAZIONALE: condizioni meteo marine favorevoli, servizio di salvataggio attivo
B) N. 1 BANDIERA ROSSA :, l’attività di locazione/noleggio di acquascooter e similari, mosconi pedalò, tavole a vela ed esercizio di attività di tipo idrosciatorio (sci nautico, traino banana, paracadute ascensionale e similari) è sospesa - Si consiglia la chiusura degli ombrelloni – La balneazione lontano dalla riva è sconsigliata ai nuotatori meno esperti.
C) N. 2 BANDIERE ROSSE (allineate verticalmente ) :, la balneazione è pericolosa, chi si avventura in mare lo fa a suo rischio e pericolo
D) L’ESPOSIZIONE DI NESSUNA BANDIERA ASSUME IL SIGNIFICATO DI ASSENZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO
Le bandiere devono essere issate a cura dell’assistente bagnante/bagnino di salvataggio quando richiesto nell’ordine dei seguenti Enti/soggetti:
1) Autorità Marittima
2) Responsabile dell’organizzazione del servizio di salvataggio (ove istituito)
3) Titolare della concessione e suo datore di lavoro
Su ciascun pennone ed in ogni stabilimento balneare deve essere affisso un cartello in più lingue (inglese – tedesco – francese) indicante il significato delle bandiere
1.1.5. Presso ogni postazione devono inoltre essere permanentemente disponibili :
1.1.5.1 un binocolo
1.1.5.2 cassetta di pronto soccorso , anche di tipo portatile, che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime necessarie per il primo soccorso:
- Guanti in lattice (1 scatola misura media e 1 scatola misura piccola)
- cerotti per sutura
- n. 2 lacci emostatici
- n. 2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica
- n. 2 mascherine per respirazione bocca a bocca
1.1.5.3 un’imbarcazione a remi o ad idrogetto , con scafo dipinto di rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su entrambi ciascun lato e con lettere bianche di adeguate dimensioni la scritta "SALVATAGGIO", dotata di salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un ancora e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere in nessun caso destinata ad altri usi.
1.1.5.4 In spiagge scarsamente frequentate e previa autorizzazione di questa Capitaneria di Porto nel caso in cui l'imbarcazione di servizio abilitata al salvataggio sia del tipo ad idrogetto, è consentito, in parziale deroga di quanto precedentemente prescritto, di mantenere una sola unità ogni 300 metri di fronte a mare (301 metri: due unità). In tale ipotesi , l’imbarcazione ad idrogetto dovrà stazionare permanentemente in mare, con a bordo un assistente di salvataggio ed un abile marinaio, e dovrà essere in grado di intervenire, grazie ad idoneo collegamento radio, anche in ausilio degli altri eventuali assistenti di salvataggio rimasti a terra.
1.1.6 Ogni concessionario deve posizio.nare su apposito sostegno, presso la battigia, n. 1 salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, diverso da quello previsto all’art. 1.1.5.3, in modo da essere ben visibile e pronto da essere lanciato da chiunque a persone in difficoltà in mare. Qualora il fronte mare della concessione sia di lunghezza superiore ai 200 metri, devono essere posizionati n. 2 salvagente posti a distanza di 100 metri l’uno dall’altro.
1.1.7 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da
1.1.7.1 Tre bombolette individuali di ossigeno da un litro , senza riduttore di pressione
1.1.7.2 Almeno 3 cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali
1.1.7.3 un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie
1.1.7.4 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile ( da conservare presso la Direzione ovvero presso l’infermeria ove costituita ), che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime necessarie per il primo soccorso:
- Un flacone di acqua ossigenata
- Guanti in lattice (1 scatola misura media e 1 scatola misura piccola)
- Occhiali di protezione – 1 paio
- garze, varie misure
- bende elastiche - varie misure
- cerotti di varia misura
- palmari in legno o succedanei – 2 misure.
- cerotti per sutura
- n. 1 pinzetta
- n. 1 paio di forbici
- n. 2 lacci emostatici
- 1 confezione di ghiaccio istantaneo
- 1 flacone di acqua ossigenata
- n. 2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica
- anestetico spray
- pomata antistaminica
- pomata per lievi ustioni
1.1.8 Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell’asporto da parte degli operatori comunali.
1.1.9 I concessionari dovranno segnalare immediatamente all’Autorità marittima la sospetta presenza di ordigni esplosivi o di corpi estranei; dovrà parimenti essere segnalata l’eventuale presenza, sulla spiaggia od in mare, di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione. La direzione degli stabilimenti balneari dovrà indicare con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli.

ART. 6 DISCIPLINA DELLA PESCA
1. Come indicato nell'ultimo comma dell'articolo 2, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 E' VIETATO l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca a meno di 300 metri dalla costa.
2. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n 1639 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 metri dalla riva. Chi esercita l’attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.
3. E' vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

ART. 7 DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTE ASCENSIONALE, TRAINO SILURI E KITE SURF
1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile così come modificato con D.M. 15.07.74
2. L’esercizio dell’attività di paracadutismo ascensionale ed il traino siluri, salvagenti e simili è disciplinato dall’art. 4 dell’ordinanza n. 80/01 in data 31.10.01 della Capitaneria di Porto di Chioggia così come modificata con ordinanza n. 05/02 del 27/01/02; in particolare tale attività può essere esercitata:
a) Oltre i 500 metri dalla costa e a non meno di un miglio dalle dighe foranee o dall’imboccatura dei porti e a debita distanza dalle zone comunemente utilizzate per la pesca
b) Con l’osservanza delle norme contenute nel D.M. 26.01.60, e successive modificazioni ed integrazioni che regolamenta lo sci nautico
c) Chi effettua il paracadutismo ascensionale deve indossare la cintura di salvataggio o gli aiuti al galleggiamento muniti di marcatura CE ed il casco protettivo
d) Chi esercita il Kite Surf oltre alle prescrizioni di cui alla lett. a) dovrà raggiungere i 500 metri dalla costa senza l’utilizzo di detta propulsione prima di iniziare l’attività.

ART. 8 NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO
1.NATANTI DA DIPORTO
L’attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto di cui all’art. 13 della Legge 50/71 è disciplinato dall’ordinanza n. 84/97 in data 08.05.1997 di questa Capitaneria di Porto così come modificata con ordinanza n. 09/02 del 08/03/02.
Il Capitolo 1 della predetta ordinanza detta norme per la locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti (iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e simili), delle tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, moto d’acqua e acquascooter.
In particolare è stato disposto che:
Obbligo dell’autorizzazione (art.1)
Nel Circondario Marittimo di Chioggia non può essere esercitata l’attività di pubblica locazione delle moto ad acqua, degli acquascooter, di iole, pattini, sandolini, mosconi e tavole a vela (windsurf) e di natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq., senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Chioggia. Nell’istanza di autorizzazione dovrà essere indicata la disponibilità di un’area per la sosta dei mezzi in proporzione al numero ed alla dimensione degli stessi.
Deroghe all’obbligo dell’autorizzazione (art.2)
I titolari di concessione demaniale marittima, comprese quelle di cui all’art. 14 del presente regolamento, sono autorizzati, in deroga a quanto riportato nel presente capitolo, ad esercitare l’attività di pubblica locazione di IOLE, PATTINI, SANDOLINI E MOSCONI senza il rilascio di esplicita autorizzazione ma con il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. L’esercizio dell’attività di locazione all’interno di aree in concessione da parte di terzi non concessionari è soggetto al preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 45 bis della Legge 494/93.
Idoneità dei natanti impiegati nell’attività di locazione (art.7)
I natanti da diporto, destinati alla locazione, debbono essere mantenuti in efficienza nonché essere in regola con gli eventuali documenti di bordo che abilitano alla navigazione. Essi devono riportare il numero massimo di persone trasportabili, i limiti di navigazione ed essere contraddistinti da un numero progressivo assegnato dall’Autorità Marittima.
Condotta delle unità da locazione (art.8)
Le moto d’acqua da destinarsi alla pubblica locazione devono essere condotte nel rispetto e nei limiti della vigente normativa in materia di patenti nautiche (D.P.R. 431/97 art. 2 punto 3) vale a dire:
a) il conducente deve aver compiuto i 16 anni d’età nell’ipotesi in cui a bordo dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata inferiore a 750 cc. se a carburazione a 2 tempi, o a 1.000 cc. se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a 1.300 cc. se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2.000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza inferiore a 30 Kw o a 40,8 Cv
b) il conducente deve aver compiuto i 18 anni d’età e deve essere in possesso di patente nautica per la condotta di moto d’acqua a bordo delle quali sia installato un motore avente potenza superiore a quelle indicate al precedente comma a).
Si fa obbligo, considerata anche l’occasionalità e la presunta scarsa familiarità all’uso del mezzo, a che la moto d’acqua in locazione temporanea venga condotta indossando un idoneo casco protettivo del tipo utilizzato per lo sci nautico e una cintura di salvataggio di tipo omologato.
L’eventuale passeggero dovrà indossare le medesime dotazioni individuali di sicurezza
Gli iole, i pattini, i sandolini, i mosconi, le tavole a vela (windsurf) da destinarsi alla pubblica locazione possono essere condotte da persone non munite di specifici titoli di abilitazione a condizione che: a) abbiano compiuto i 14 anni d’età; b) per l’uso delle tavole a vela (windsurf) deve essere indossato idoneo giubbetto di salvataggio o gli aiuti al galleggiamento muniti di marcatura CE
Zone di esercizio e limiti di navigazione (art.9)
Le moto d’acqua concesse in locazione possono navigare esclusivamente all’interno di aree appositamente attrezzate a cura del titolare dell’autorizzazione, secondo le disposizioni impartite dall’Autorità Marittima e comunque sistemate nella fascia di mare compresa tra i 500 ed i 1852 metri (1 miglio) dalla battigia.
L’atterraggio e l’uscita dalla battigia dovranno avvenire esclusivamente tramite apposito corridoio lungo almeno 300 metri, segnalato con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata, distanziati di cinquanta metri, cartelli posti, a cura del titolare dell’autorizzazione alla locazione, all’inizio del corridoio stesso riportanti l’indicazione “canale riservato alla navigazione - divieto di balneazione” nonché individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
I mosconi, gli iole, i pattini e i sandolini possono navigare esclusivamente tra la spiaggia ed i 300 metri dalla battigia.
Le tavole a vela (windsurf) e gli acquascooter possono navigare esclusivamente tra i 300 ed i 1000 metri dalla battigia.
E’ vietato l’uso di tavole a vela (windsurf) e degli acquascooter nei tratti di mare in cui sussiste il divieto di balneazione.
Per le tavole a vela e gli acquascooter l’atterraggio e l’uscita dalla battigia dovranno avvenire esclusivamente tramite apposito corridoio lungo almeno 300 metri, segnalato con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata, distanziati di 50 metri, cartelli posti, a cura del titolare dell’autorizzazione alla locazione, all’inizio del corridoio stesso riportanti l’indicazione “canale riservato alla navigazione – divieto di balneazione” nonché individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
L’attività di locazione per tutte le unità deve essere esercitata nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle 19.00, e non può svolgersi in condizioni meteomarine avverse.
In caso di avverse condizioni meteorologiche il locatore ha l’obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l’esposizione di UNA BANDIERA ROSSA sull’apposito pennone situato sulla spiaggia.
Obbligo dell’assistenza (art.12)
Il locatore è tenuto a predisporre e tenere in efficienza e pronto all’uso un idoneo mezzo di assistenza, colorato di rosso e con la dicitura “ASSISTENZA”, da adibirsi ESCLUSIVAMENTE per interventi di recupero ed assistenza ai mezzi noleggiati/locati.
Per l’attività di locazione moto d’acqua il mezzo predetto dovrà essere munito di motore ad idrogetto.
L’idoneità del mezzo sarà attestata da una dichiarazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto.
2.IMBARCAZIONI DA DIPORTO
La locazione ed il noleggio delle imbarcazioni a motore, a vela con motore ausiliario, e dei motovelieri sono disciplinate dalle norme contenute nell’art. 10 del Decreto legge 21.10.96 n. 535 convertito con modificazioni in Legge 23.12.1996 n. 647.

ART. 9 CORRIDOI DI ATTERRAGGIO
1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche
Per l'attraversamento a vela o a motore delle zone di mare riservate ai bagnanti di cui all'articolo 2 i concessionari devono realizzare "corridoi di atterraggio" che devono avere le seguenti caratteristiche:
- adeguata larghezza, in relazione al fronte a mare della concessione;
- lunghezza non inferiore a metri 300;
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata, distanziati di 50 metri;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione
- cartelli posti, a cura del titolare della concessione , all'inizio del corridoio stesso riportanti l'indicazione "canale riservato alla navigazione - divieto di balneazione".
2. Aree in concessione per stabilimenti balneari
I titolari di concessione ad uso stabilimento balneare sono autorizzati a realizzare corridoi d’atterraggio aventi le predette caratteristiche senza dover presentare apposita domanda all'Autorità Marittima.
Tali corridoi devono essere posti in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l’attività di balneazione.
3.Norme di comportamento
All'interno dei corridoi d’atterraggio le unità a vela, ivi comprese i windsurf, devono navigare ad andatura ridotta al minimo.
Le unità a motore devono percorrere i corridoi in dislocamento e a velocità moderata (non superiore a 5 chilometri/ora), in modo da limitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
E’ vietato l’ormeggio di qualsiasi unità all’interno dei predetti corridoi di lancio
4.Zone di ormeggio temporaneo
Eventuali zone d’ormeggio temporaneo laterali ai corridoi d’atterraggio potranno essere assentite in concessione dal Comune rivierasco ma tali zone dovranno essere lasciate libere in caso di cattivo tempo e nelle ore notturne (dalle 20.00 alle 08.00).

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l’ordinanza n. 11/02 in data 21.03.2002 della Capitaneria di porto di Chioggia.
I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n° 50 sulla navigazione da diporto, degli articoli 26 e 27 della legge 14 luglio 1965 n 963 sulla disciplina della pesca marittima ovvero dell'articolo 650 del codice penale.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo dell'Ufficio e agli albi dei Comuni rivieraschi.

Chioggia, lì 30.05.2003

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Paolo MENEGHETTI


GUARDIA COSTIERA – SOCCORSO IN MARE – “NUMERO BLU” – 1530
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA – CENTRALINO: 041.5508211