| Il Comandante del Porto, Capo
del Circondario Marittimo di Chioggia:
Visti gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231, e 1255
del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del
relativo regolamento di esecuzione;
Visto il Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 “attuazione
delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 “Conversione in legge
con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, recante
disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto Legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modificazioni
con legge 23 dicembre 1996 n. 647 “Disposizioni urgenti
sul settore portuale, marittimo, nonché interventi per
assicurare taluni collegamenti a mare”;
Visto l’art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 04.11.2002 n.33 “Testo Unico sul
Turismo”;
Considerato che ai sensi della citata normativa regionale sono
conferite all’amministrazione comunale le competenze relative
alla disciplina dell’esercizio di attività sul demanio
marittimo di loro competenza (accessi – portatori di handicap
– obblighi per il concessionario – spiagge libere
– pulizia – venditori ambulanti);
Ritenuto necessario disciplinare l’esercizio dell’attività
balneare e – per i profili su di essa incidenti –
della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri),
dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario
Marittimo di Chioggia che comprende il territorio dei Comuni di
Chioggia, Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine
per le materie di competenza dell’Autorità Marittima;
O R D I N A
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
1. La stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30
settembre di ogni anno.
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare presso
le strutture balneari - la cui attività deve iniziare improrogabilmente
entro il 15 giugno e terminare almeno il 1° settembre - i
servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicati
nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare
prima della data d'inizio della stagione ovvero successivamente
alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà
essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli
altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per
l'elioterapia, e si dovrà esporre un apposito cartello
ben visibile agli utenti (eventualmente redatto in più
lingue) con la seguente dicitura : "ATTENZIONE - BALNEAZIONE
NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
A norma del successivo art. 1.1.4. non dovrà essere esposta
nessuna bandiera.
3. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire
il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione
alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente ad
apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile
agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la
seguente dicitura : "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI
1. La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla
battigia è riservata, di norma, alla balneazione.
1.1 Il limite di tale zona deve essere segnalato, a cura del concessionario
frontista, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso
saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno
dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza
delle estremità del fronte a mare della concessione.
1.2 Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi,
per gli specchi acquei antistanti alle spiagge libere intensamente
frequentate dai bagnanti. Qualora i Comuni non provvedano a tale
sistema di segnalazione devono apporre sulle relative spiagge
adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta
in più lingue) con la seguente dicitura : "ATTENZIONE
– LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (300 metri dalla
costa) NON SEGNALATO ".
1.3 I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere intensamente frequentate
dai bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione,
devono segnalare a mezzo di idonea segnaletica il limite entro
il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di
tali acque sicure è di metri 1,50. Qualora i Comuni non
provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle
relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti
(eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura
: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri –
1,50 ) NON SEGNALATO ".
2.Nella predetta zona di mare nelle ore comprese tra le ore 08.30
e le 19.30, E' VIETATO:
2.1 Il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti
a remi di tipo jole, canoe pattini mosconi, lance nonché
pedalò e simili.
Le
imbarcazioni a motore, a vela o a vela con motore ausiliario –
se non condotte a remi – dovranno raggiungere la riva utilizzando
esclusivamente gli appositi corridoi di lancio
2.2 L’ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo
i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale
2.3 Le zone di mare prospicienti spiagge non intensamente frequentate
da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio
e/o ormeggio , dai mezzi indicati al precedente punto 2.1 a lento
moto e con rotta perpendicolare alla costa.
ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
1. E' vietata la balneazione :
1.1 Nei porti
1.2 Nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture
portuali
1.3 Fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui
vi siano lavori in corso o passerelle di attracco delle navi passeggeri,
per un raggio di 200 metri
1.4 All’interno degli appositi corridoi di lancio delle
unita da diporto
1.5 Nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque
genere
1.6 Nelle zone riservate alla maricoltura
1.7 Ad una distanza inferiore a mt. 200 da navi mercantili o militari
alla boa o all’ancora
1.8 Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità
sanitarie.
ART. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE
1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo E' VIETATO :
1.1 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi
tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo,
a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei
mezzi di soccorso e di Polizia.
1.2 Pescare con qualsiasi tipo d’attrezzo nelle ore e nelle
zone destinate alla balneazione
1.3 Tuffarsi dai pennelli o dalle scogliere limitrofi o antistanti
alle spiagge
1.4 Esercitare l’attività di commercio ambulante
con l’ausilio di qualsiasi mezzo di trasporto nella fascia
di 5 metri dalla battigia
1.5 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, mezzi nautici, etc.
la fascia dei 5 metri dalla battigia, che è destinata esclusivamente
al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi
di soccorso
ART. 5 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE
PER STRUTTURE BALNEARI
1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione,
dalle ore 09.30 alle ore 19.00.
1.1 I concessionari di strutture balneari - fermo restando quanto
previsto al punto 2 del precedente articolo 1 DEVONO:
1.1.1. Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio
1.1.2. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della
presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della
Capitaneria di Porto (con particolare riferimento ai numeri di
emergenza – numero blu 1530), Emergenza Sanitaria, Carabinieri,
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc nonché
le tariffe applicate per i servizi resi. Ogni tipo di segnalazione
utile per i bagnanti dovrà essere riportata anche in lingua
inglese
1.1.3 Durante l’orario di apertura i concessionari devono
organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza
ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente
bagnanti abilitato al salvataggio in mare dalla Società
Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, che
stazioni nella postazione di cui al successivo punto 1.1.4 ,ogni
150 metri di fronte a mare della concessione o frazione di essa.
I concessionari limitrofi possono essere autorizzati a consorziarsi
al fine di garantire il servizio di salvataggio previa opportuna
comunicazione alla Capitaneria di Porto riportante il fronte mare
ed il numero delle postazioni impiegate. In ogni caso dovrà
essere assicurata la presenza di un’assistente al salvataggio
ogni 150 metri di fronte mare. Gli assistenti dovranno indossare
una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO o BAGNINO o RESCUE"
ed essere dotati di un fischietto. L’assistente al salvataggio
non può essere impegnato in altre attività o comunque
destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore e
previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve stazionare
nella postazione di cui al successivo puto 1.1.4 oppure in mare
sull'imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale
servizio si procederà alla chiusura d’autorità
della struttura fino all’accertamento del ripristino del
servizio.
1.1.3.1 E’ consentita la sospensione del servizio di soccorso
e assistenza ai bagnanti di cui al presente articolo, nella fascia
oraria compresa tra le ore 12.30 e le 14.00 previa esposizione
di nessuna delle bandiere come specificato al successivo punto
1.1.4
1.1.4. Presso ogni postazione , individuata da una torretta di
avvistamento - da ubicare in una posizione che consenta la più
ampia visuale possibile - e comunque tra la prima fila di ombrelloni
e la battigia, devo essere posizionato un apposito pennone , ben
visibile sul quale dovrà essere issata una delle seguenti
bandiere aventi il significato a fianco indicato:
A) BANDIERA NAZIONALE: condizioni meteo marine favorevoli, servizio
di salvataggio attivo
B) N. 1 BANDIERA ROSSA :, l’attività di locazione/noleggio
di acquascooter e similari, mosconi pedalò, tavole a vela
ed esercizio di attività di tipo idrosciatorio (sci nautico,
traino banana, paracadute ascensionale e similari) è sospesa
- Si consiglia la chiusura degli ombrelloni – La balneazione
lontano dalla riva è sconsigliata ai nuotatori meno esperti.
C) N. 2 BANDIERE ROSSE (allineate verticalmente ) :, la balneazione
è pericolosa, chi si avventura in mare lo fa a suo rischio
e pericolo
D) L’ESPOSIZIONE DI NESSUNA BANDIERA ASSUME IL SIGNIFICATO
DI ASSENZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO
Le bandiere devono essere issate a cura dell’assistente
bagnante/bagnino di salvataggio quando richiesto nell’ordine
dei seguenti Enti/soggetti:
1) Autorità Marittima
2) Responsabile dell’organizzazione del servizio di salvataggio
(ove istituito)
3) Titolare della concessione e suo datore di lavoro
Su ciascun pennone ed in ogni stabilimento balneare deve essere
affisso un cartello in più lingue (inglese – tedesco
– francese) indicante il significato delle bandiere
1.1.5. Presso ogni postazione devono inoltre essere permanentemente
disponibili :
1.1.5.1 un binocolo
1.1.5.2 cassetta di pronto soccorso , anche di tipo portatile,
che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime necessarie
per il primo soccorso:
- Guanti in lattice (1 scatola misura media e 1 scatola misura
piccola)
- cerotti per sutura
- n. 2 lacci emostatici
- n. 2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica
- n. 2 mascherine per respirazione bocca a bocca
1.1.5.3 un’imbarcazione a remi o ad idrogetto , con scafo
dipinto di rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio,
recante su entrambi ciascun lato e con lettere bianche di adeguate
dimensioni la scritta "SALVATAGGIO", dotata di salvagente
anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di
un ancora e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non
deve essere in nessun caso destinata ad altri usi.
1.1.5.4 In spiagge scarsamente frequentate e previa autorizzazione
di questa Capitaneria di Porto nel caso in cui l'imbarcazione
di servizio abilitata al salvataggio sia del tipo ad idrogetto,
è consentito, in parziale deroga di quanto precedentemente
prescritto, di mantenere una sola unità ogni 300 metri
di fronte a mare (301 metri: due unità). In tale ipotesi
, l’imbarcazione ad idrogetto dovrà stazionare permanentemente
in mare, con a bordo un assistente di salvataggio ed un abile
marinaio, e dovrà essere in grado di intervenire, grazie
ad idoneo collegamento radio, anche in ausilio degli altri eventuali
assistenti di salvataggio rimasti a terra.
1.1.6 Ogni concessionario deve posizio.nare su apposito sostegno,
presso la battigia, n. 1 salvagente anulare con sagola galleggiante
lunga almeno 25 metri, diverso da quello previsto all’art.
1.1.5.3, in modo da essere ben visibile e pronto da essere lanciato
da chiunque a persone in difficoltà in mare. Qualora il
fronte mare della concessione sia di lunghezza superiore ai 200
metri, devono essere posizionati n. 2 salvagente posti a distanza
di 100 metri l’uno dall’altro.
1.1.7 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso
costituito da
1.1.7.1 Tre bombolette individuali di ossigeno da un litro , senza
riduttore di pressione
1.1.7.2 Almeno 3 cannule orofaringee di varia misura e maschere
facciali
1.1.7.3 un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta
equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie
1.1.7.4 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile (
da conservare presso la Direzione ovvero presso l’infermeria
ove costituita ), che deve contenere almeno le sotto indicate
dotazioni minime necessarie per il primo soccorso:
- Un flacone di acqua ossigenata
- Guanti in lattice (1 scatola misura media e 1 scatola misura
piccola)
- Occhiali di protezione – 1 paio
- garze, varie misure
- bende elastiche - varie misure
- cerotti di varia misura
- palmari in legno o succedanei – 2 misure.
- cerotti per sutura
- n. 1 pinzetta
- n. 1 paio di forbici
- n. 2 lacci emostatici
- 1 confezione di ghiaccio istantaneo
- 1 flacone di acqua ossigenata
- n. 2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica
- anestetico spray
- pomata antistaminica
- pomata per lievi ustioni
1.1.8 Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione
delle aree in concessione fino al battente mare ed anche dello
specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali
di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi
in attesa dell’asporto da parte degli operatori comunali.
1.1.9 I concessionari dovranno segnalare immediatamente all’Autorità
marittima la sospetta presenza di ordigni esplosivi o di corpi
estranei; dovrà parimenti essere segnalata l’eventuale
presenza, sulla spiaggia od in mare, di oggetti che possano comunque
arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione.
La direzione degli stabilimenti balneari dovrà indicare
con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli.
ART. 6 DISCIPLINA DELLA PESCA
1. Come indicato nell'ultimo comma dell'articolo 2, dalle ore
08.30 alle ore 19.30 E' VIETATO l'esercizio di qualsiasi tipo
di pesca a meno di 300 metri dalla costa.
2. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128,
129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R.
2 ottobre 1968, n 1639 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti la
pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 metri dalla
riva. Chi esercita l’attività subacquea deve segnalare
la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.
3. E' vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con
un'arma subacquea carica.
ART. 7 DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO,
DEL PARACADUTE ASCENSIONALE, TRAINO SILURI E KITE SURF
1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto
26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile così
come modificato con D.M. 15.07.74
2. L’esercizio dell’attività di paracadutismo
ascensionale ed il traino siluri, salvagenti e simili è
disciplinato dall’art. 4 dell’ordinanza n. 80/01 in
data 31.10.01 della Capitaneria di Porto di Chioggia così
come modificata con ordinanza n. 05/02 del 27/01/02; in particolare
tale attività può essere esercitata:
a) Oltre i 500 metri dalla costa e a non meno di un miglio dalle
dighe foranee o dall’imboccatura dei porti e a debita distanza
dalle zone comunemente utilizzate per la pesca
b) Con l’osservanza delle norme contenute nel D.M. 26.01.60,
e successive modificazioni ed integrazioni che regolamenta lo
sci nautico
c) Chi effettua il paracadutismo ascensionale deve indossare la
cintura di salvataggio o gli aiuti al galleggiamento muniti di
marcatura CE ed il casco protettivo
d) Chi esercita il Kite Surf oltre alle prescrizioni di cui alla
lett. a) dovrà raggiungere i 500 metri dalla costa senza
l’utilizzo di detta propulsione prima di iniziare l’attività.
ART. 8 NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO
1.NATANTI DA DIPORTO
L’attività di locazione e/o noleggio dei natanti
da diporto di cui all’art. 13 della Legge 50/71 è
disciplinato dall’ordinanza n. 84/97 in data 08.05.1997
di questa Capitaneria di Porto così come modificata con
ordinanza n. 09/02 del 08/03/02.
Il Capitolo 1 della predetta ordinanza detta norme per la locazione
di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei
bagnanti (iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, pedalò
e simili), delle tavole a vela, natanti a vela con superficie
velica non superiore a quattro metri quadrati, moto d’acqua
e acquascooter.
In particolare è stato disposto che:
Obbligo dell’autorizzazione (art.1)
Nel Circondario Marittimo di Chioggia non può essere esercitata
l’attività di pubblica locazione delle moto ad acqua,
degli acquascooter, di iole, pattini, sandolini, mosconi e tavole
a vela (windsurf) e di natanti a vela con superficie velica inferiore
a 4 mq., senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria
di Porto di Chioggia. Nell’istanza di autorizzazione dovrà
essere indicata la disponibilità di un’area per la
sosta dei mezzi in proporzione al numero ed alla dimensione degli
stessi.
Deroghe all’obbligo dell’autorizzazione (art.2)
I titolari di concessione demaniale marittima, comprese quelle
di cui all’art. 14 del presente regolamento, sono autorizzati,
in deroga a quanto riportato nel presente capitolo, ad esercitare
l’attività di pubblica locazione di IOLE, PATTINI,
SANDOLINI E MOSCONI senza il rilascio di esplicita autorizzazione
ma con il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
L’esercizio dell’attività di locazione all’interno
di aree in concessione da parte di terzi non concessionari è
soggetto al preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui
all’art. 45 bis della Legge 494/93.
Idoneità dei natanti impiegati nell’attività
di locazione (art.7)
I natanti da diporto, destinati alla locazione, debbono essere
mantenuti in efficienza nonché essere in regola con gli
eventuali documenti di bordo che abilitano alla navigazione. Essi
devono riportare il numero massimo di persone trasportabili, i
limiti di navigazione ed essere contraddistinti da un numero progressivo
assegnato dall’Autorità Marittima.
Condotta delle unità da locazione (art.8)
Le moto d’acqua da destinarsi alla pubblica locazione devono
essere condotte nel rispetto e nei limiti della vigente normativa
in materia di patenti nautiche (D.P.R. 431/97 art. 2 punto 3)
vale a dire:
a) il conducente deve aver compiuto i 16 anni d’età
nell’ipotesi in cui a bordo dell’unità sia
installato un motore avente una cilindrata inferiore a 750 cc.
se a carburazione a 2 tempi, o a 1.000 cc. se a carburazione a
4 tempi fuoribordo o a 1.300 cc. se a carburazione a 4 tempi entrobordo
o a 2.000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza inferiore
a 30 Kw o a 40,8 Cv
b) il conducente deve aver compiuto i 18 anni d’età
e deve essere in possesso di patente nautica per la condotta di
moto d’acqua a bordo delle quali sia installato un motore
avente potenza superiore a quelle indicate al precedente comma
a).
Si fa obbligo, considerata anche l’occasionalità
e la presunta scarsa familiarità all’uso del mezzo,
a che la moto d’acqua in locazione temporanea venga condotta
indossando un idoneo casco protettivo del tipo utilizzato per
lo sci nautico e una cintura di salvataggio di tipo omologato.
L’eventuale passeggero dovrà indossare le medesime
dotazioni individuali di sicurezza
Gli iole, i pattini, i sandolini, i mosconi, le tavole a vela
(windsurf) da destinarsi alla pubblica locazione possono essere
condotte da persone non munite di specifici titoli di abilitazione
a condizione che: a) abbiano compiuto i 14 anni d’età;
b) per l’uso delle tavole a vela (windsurf) deve essere
indossato idoneo giubbetto di salvataggio o gli aiuti al galleggiamento
muniti di marcatura CE
Zone di esercizio e limiti di navigazione (art.9)
Le moto d’acqua concesse in locazione possono navigare esclusivamente
all’interno di aree appositamente attrezzate a cura del
titolare dell’autorizzazione, secondo le disposizioni impartite
dall’Autorità Marittima e comunque sistemate nella
fascia di mare compresa tra i 500 ed i 1852 metri (1 miglio) dalla
battigia.
L’atterraggio e l’uscita dalla battigia dovranno avvenire
esclusivamente tramite apposito corridoio lungo almeno 300 metri,
segnalato con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati
con sagola tarozzata, distanziati di cinquanta metri, cartelli
posti, a cura del titolare dell’autorizzazione alla locazione,
all’inizio del corridoio stesso riportanti l’indicazione
“canale riservato alla navigazione - divieto di balneazione”
nonché individuazione dell’imboccatura a mare mediante
posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di
delimitazione.
I mosconi, gli iole, i pattini e i sandolini possono navigare
esclusivamente tra la spiaggia ed i 300 metri dalla battigia.
Le tavole a vela (windsurf) e gli acquascooter possono navigare
esclusivamente tra i 300 ed i 1000 metri dalla battigia.
E’ vietato l’uso di tavole a vela (windsurf) e degli
acquascooter nei tratti di mare in cui sussiste il divieto di
balneazione.
Per le tavole a vela e gli acquascooter l’atterraggio e
l’uscita dalla battigia dovranno avvenire esclusivamente
tramite apposito corridoio lungo almeno 300 metri, segnalato con
gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata,
distanziati di 50 metri, cartelli posti, a cura del titolare dell’autorizzazione
alla locazione, all’inizio del corridoio stesso riportanti
l’indicazione “canale riservato alla navigazione –
divieto di balneazione” nonché individuazione dell’imboccatura
a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli
esterni di delimitazione.
L’attività di locazione per tutte le unità
deve essere esercitata nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle
19.00, e non può svolgersi in condizioni meteomarine avverse.
In caso di avverse condizioni meteorologiche il locatore ha l’obbligo
di segnalare la situazione di pericolo con l’esposizione
di UNA BANDIERA ROSSA sull’apposito pennone situato sulla
spiaggia.
Obbligo dell’assistenza (art.12)
Il locatore è tenuto a predisporre e tenere in efficienza
e pronto all’uso un idoneo mezzo di assistenza, colorato
di rosso e con la dicitura “ASSISTENZA”, da adibirsi
ESCLUSIVAMENTE per interventi di recupero ed assistenza ai mezzi
noleggiati/locati.
Per l’attività di locazione moto d’acqua il
mezzo predetto dovrà essere munito di motore ad idrogetto.
L’idoneità del mezzo sarà attestata da una
dichiarazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto.
2.IMBARCAZIONI DA DIPORTO
La locazione ed il noleggio delle imbarcazioni a motore, a vela
con motore ausiliario, e dei motovelieri sono disciplinate dalle
norme contenute nell’art. 10 del Decreto legge 21.10.96
n. 535 convertito con modificazioni in Legge 23.12.1996 n. 647.
ART. 9 CORRIDOI DI ATTERRAGGIO
1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche
Per l'attraversamento a vela o a motore delle zone di mare riservate
ai bagnanti di cui all'articolo 2 i concessionari devono realizzare
"corridoi di atterraggio" che devono avere le seguenti
caratteristiche:
- adeguata larghezza, in relazione al fronte a mare della concessione;
- lunghezza non inferiore a metri 300;
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione,
collegati con sagola tarozzata, distanziati di 50 metri;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento
di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione
- cartelli posti, a cura del titolare della concessione , all'inizio
del corridoio stesso riportanti l'indicazione "canale riservato
alla navigazione - divieto di balneazione".
2. Aree in concessione per stabilimenti balneari
I titolari di concessione ad uso stabilimento balneare sono autorizzati
a realizzare corridoi d’atterraggio aventi le predette caratteristiche
senza dover presentare apposita domanda all'Autorità Marittima.
Tali corridoi devono essere posti in corrispondenza dei limiti
laterali della concessione, in modo tale da non interferire con
l’attività di balneazione.
3.Norme di comportamento
All'interno dei corridoi d’atterraggio le unità a
vela, ivi comprese i windsurf, devono navigare ad andatura ridotta
al minimo.
Le unità a motore devono percorrere i corridoi in dislocamento
e a velocità moderata (non superiore a 5 chilometri/ora),
in modo da limitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo
per i bagnanti.
E’ vietato l’ormeggio di qualsiasi unità all’interno
dei predetti corridoi di lancio
4.Zone di ormeggio temporaneo
Eventuali zone d’ormeggio temporaneo laterali ai corridoi
d’atterraggio potranno essere assentite in concessione dal
Comune rivierasco ma tali zone dovranno essere lasciate libere
in caso di cattivo tempo e nelle ore notturne (dalle 20.00 alle
08.00).
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari
in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione
estiva.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli
articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce
ed abroga l’ordinanza n. 11/02 in data 21.03.2002 della
Capitaneria di porto di Chioggia.
I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non
costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori
responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento,
saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231
del codice della navigazione, dell'articolo 39 della legge 11
febbraio 1971 n° 50 sulla navigazione da diporto, degli articoli
26 e 27 della legge 14 luglio 1965 n 963 sulla disciplina della
pesca marittima ovvero dell'articolo 650 del codice penale.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo dell'Ufficio
e agli albi dei Comuni rivieraschi.
Chioggia, lì 30.05.2003
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Paolo MENEGHETTI
GUARDIA COSTIERA – SOCCORSO IN MARE – “NUMERO
BLU” – 1530
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA – CENTRALINO: 041.5508211
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