| Art.
1 - Denominazione e attività sociale
La “Società Nazionale di Salvamento –
Sezione di Chioggia” ha natura di Associazione
senza scopo di lucro secondo il disposto
del D.Lgs. 460/97 ed assume la qualifica di O.N.L.U.S. e di O.N.V.
in base alla normativa vigente e ha la propria sede sociale in
Chioggia Via San Marco nr. 863/x e recapito postale:
casella postale 10 - 30019 Sottomarina.
L’azione e le iniziative della Società si estendono
a tutto il territorio italiano nelle acque marittime, su tutta
la zona costiera, sui laghi, sui fiumi e canali navigabili ed
in ogni luogo in cui esistano stabilimenti balneari, società
di navigazione, di canottaggio o attività sportive nautiche.
Art. 2 -
Scopi e finalità
I fini e gli scopi dell’Associazione sono quelli sottoindicati:
1) organizzare l’opera di salvataggio costiero, d’alto
mare, sui laghi, sui corsi d’acqua e nelle piscine, cooperare
al soccorso dei naufraghi e prevenire ed impedire le asfissie
per sommersione;
2) cooperare all’estinzione di incendi sul mare, sui laghi,
fiumi e corsi d’acqua;
3) curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza
con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati
e il divulgare le arti e le industrie marinare;
4) istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento
del Brevetto di Bagnino di Salvataggio;
5) conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente
distinto in opera di salvataggio;
6) sensibilizzare i giovani sull’importanza sociale degli
scopi e delle finalità dell’Associazione e favorire
iniziative di ogni genere rivolte allo sviluppo di una coscienza
del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
di promuovere la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell’insorgenza
dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché
del salvataggio e dei primi soccorsi;
7) indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali
e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità
di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche;
8) organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione
e specializzazione per creare e migliorare la capacità
culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare
attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse
siano rivolte;
9) svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con
particolare riguardo al rispetto dell’ambiente marino e
delle acque interne.
Per conseguire le finalità statutarie, l’Associazione
può compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare,
finanziaria ed assicurativa; assumere e licenziare personale;
acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare
iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa
con gli scopi istituzionali.
In ogni caso l’Associazione osserverà il divieto
di:
• distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione,
fondi riserve e capitale;
• cedere beni, prestare servizi od altre utilità
che non siano previsti dal presente Statuto in favore dei propri
Associati.
Qualsiasi utile eventualmente derivante dall’attività
sociale deve essere reinvestito in attività istituzionali.
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Organo
competente, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra
Associazione avente fini di pubblica utilità, scelta da
Autorità competente nel settore della Protezione Civile.
Art. 3 - Natura dell’attività e risorse economiche
L’Associazione promuove e svolge attività di volontariato
comprese quelle di cui alla L. 11/08/91 n. 266, alla quale integralmente
si richiama e conforma in ogni sua previsione. L’attività
di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite l’organizzazione della Società
Nazionale di Salvamento di cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione trae le sue risorse economiche ed i suoi
mezzi finanziari per il funzionamento della propria attività
ed il conseguimento degli scopi sociali da:
a) quote sociali e/o corrispettivi specifici degli associati;
b) contributi di privati, dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche e di organismi internazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) eventuali entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali e da iniziative di beneficenza.
Art. 4
Criteri di ammissione ed esclusione degli associati e contributi
associativi
Possono essere ammessi a far parte Società Nazionale di
Salvamento le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
• essere cittadino dell’Unione Europea o, se cittadino
extracomunitario, essere titolare di permesso di soggiorno rilasciato
dalle Autorità Competenti;
La qualità di associato si perde:
• per mancato versamento della quota sociale (morosità);
• per indegnità, qualora l’associato abbia
tenuto comportamenti e messo in opera fatti lesivi dell’immagine
dell’Associazione o abbia procurato alla stessa intenzionalmente
danni morali o materiali, o abbia comunque tenuto comportamenti
contrari alle disposizioni delle Statuto ed ai fini sociali.
L’espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza,
con efficacia immediata. Contro tale delibera l’associato
espulso può appellarsi all’Assemblea.
Ciascun associato verserà, all’atto dell’iscrizione,
la quota sociale (contributo associativo) il cui ammontare sarà
determinato dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili
e non rivalutabili.
Art.
5 - Organi sociali
Sono organi sociali:
a) l’Assemblee dei soci (ordinarie e straordinarie);
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Segretario/cassiere;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; esse hanno
durata quadriennale. Ciascun componente è rieleggibile.
Art. 6 - L’Assemblee dei soci
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
Partecipano alle As-semblee con diritto di voto tutti i soci in
regola con il versamento della quota sociale e che risultano iscritti
al libro dei soci da almeno 60 giorni. Eventuali deleghe debbono
avvenire in forma scritta, a favore di associati in regola con
le quote sociali. Non è ammessa più di una delega
a favore della stessa persona.
L’Assemblea ordinaria elegge, alla scadenza del mandato
quadriennale, con votazioni separate:
• il Direttore di Sezione;
• imembri del Consiglio Direttivo.
• imembri del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Direttore di
Sezione entro il primo quadrimestre di ogni anno. Le Assemblee
straordinarie sono convocate, durante l’anno, dal Direttore
di Sezione ogni qualvolta lo stesso o il Consiglio Direttivo lo
ritengano necessario.
Le Assemblee sono legalmente convocate mediante avviso pubblicato,
almeno venti giorni prima presso la sede sociale e/o mediante
avviso spedito raccomandato entro lo stesso termine a tutte le
Sezioni regolarmente costituite. La validità della Assemblee
Ordinarie e Straordinarie e la rispettiva capacità deliberante
è fissata con riferimento all’art. 21 del Codice
Civile.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno
per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario
e del Bilancio preventivo per l’anno in corso, nonché
per la discussione di ogni punto inserito all’Ordine del
Giorno. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche
statutarie e su ogni altra questione urgente ed innovativa all’Ordine
del Giorno, compreso l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composta da 2 a 5 membri:
• il Direttore di sezione;
• il Segretario/cassiere;
• i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 2 volte all’anno,
e straordinariamente quando il Direttore di sezione lo creda conveniente,
oppure quando un terzo dei suoi membri ne facciano domanda motivata
per iscritto al Presidente. L’avviso di convocazione sarà
trasmesso al domicilio dei Consiglieri sette giorni prima di quello
stabilito per l’adunanza e dovrà contenere l’Ordine
del giorno delle materie da trattare. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza in prima convocazione di almeno
la metà degli aventi titolo; in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
di voti. Delle sedute del Consiglio si terrà regolare Verbale.
Il Consiglio Direttivo, ogni quadriennio, nella sua prima adunanza
successiva all’Assemblea ordinaria per l’elezione
degli organi sociali, eleggerà nel suo seno:
1) il Direttore di Sezione
2) il Segretario/Cassiere.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per dirigere
l’attività sociale. Oltre a quanto specificamente
previsto nel presente Statuto, spetta al medesimo:
a) elaborare i Programmi dell’attività sociale, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) esaminare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio
di previsione ed esercitare il controllo sulla gestione finanziaria
dell’Associazione;
c) assumere e licenziare personale stabile necessario per il funzionamento
dell’Associazione,
d) disporre studi e ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro,
Comitati e simili, anche con ricorso ad elementi esterni dell’Associazione,
e) stabilire l’ammontare delle quote sociali;
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea ordinaria
in numero da uno a tre membri e durano in carica un quadriennio.
Non possono essere eletti Revisori gli associati che abbiano rapporti
di interesse privato con l’Associazione. I Revisori dei
Conti possono presenziare alle adunanze del Consiglio Direttivo,
senza diritto di voto.
I Revisori dei Conti sono incaricati di controllare l’andamento
finanziario dell’Associazione e specialmente la tenuta della
contabilità. Debbono, in fine di ogni anno, stendere la
loro relazione sulla revisione contabile dell’esercizio
per cui furono nominati, da presentarsi alla Assemblea generale
ordinaria. Detta relazione dovrà essere consegnata al Presidente
nella prima quindicina di febbraio.
Art. 9 - Il Direttore di sezione
Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Associazione,
esercita il potere esecutivo ed ha la direzione dell’Associazione.
Presiede le Assemblee, ordinarie e straordinarie, il Consiglio
Direttivo e controlla il regolare andamento degli uffici sociali,
stipula convenzioni a livello nazionale, firma i mandati, convoca
e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio
Direttivo. Per questioni urgenti e per pratiche di ordinaria amministrazione
può provvedere direttamente riferendone al Consiglio.
Art. 10 - Disposizioni varie
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso
riferimento alle leggi vigenti.
salvamento@asdelfinochioggia.org
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