LO STATUTO DELLA SEZIONE DI CHIOGGIA

Art. 1 - Denominazione e attività sociale
La “Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Chioggia” ha natura di Associazione senza scopo di lucro secondo il disposto del D.Lgs. 460/97 ed assume la qualifica di O.N.L.U.S. e di O.N.V. in base alla normativa vigente e ha la propria sede sociale in Chioggia Via San Marco nr. 863/x e recapito postale: casella postale 10 - 30019 Sottomarina.
L’azione e le iniziative della Società si estendono a tutto il territorio italiano nelle acque marittime, su tutta la zona costiera, sui laghi, sui fiumi e canali navigabili ed in ogni luogo in cui esistano stabilimenti balneari, società di navigazione, di canottaggio o attività sportive nautiche.
Art. 2 -
Scopi e finalità
I fini e gli scopi dell’Associazione sono quelli sottoindicati:
1) organizzare l’opera di salvataggio costiero, d’alto mare, sui laghi, sui corsi d’acqua e nelle piscine, cooperare al soccorso dei naufraghi e prevenire ed impedire le asfissie per sommersione;
2) cooperare all’estinzione di incendi sul mare, sui laghi, fiumi e corsi d’acqua;
3) curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati e il divulgare le arti e le industrie marinare;
4) istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio;
5) conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera di salvataggio;
6) sensibilizzare i giovani sull’importanza sociale degli scopi e delle finalità dell’Associazione e favorire iniziative di ogni genere rivolte allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa; di promuovere la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell’insorgenza dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
7) indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche;
8) organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte;
9) svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con particolare riguardo al rispetto dell’ambiente marino e delle acque interne.
Per conseguire le finalità statutarie, l’Associazione può compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed assicurativa; assumere e licenziare personale; acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali.
In ogni caso l’Associazione osserverà il divieto di:
• distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve e capitale;
• cedere beni, prestare servizi od altre utilità che non siano previsti dal presente Statuto in favore dei propri Associati.
Qualsiasi utile eventualmente derivante dall’attività sociale deve essere reinvestito in attività istituzionali.
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Organo competente, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra Associazione avente fini di pubblica utilità, scelta da Autorità competente nel settore della Protezione Civile.
Art. 3 - Natura dell’attività e risorse economiche
L’Associazione promuove e svolge attività di volontariato comprese quelle di cui alla L. 11/08/91 n. 266, alla quale integralmente si richiama e conforma in ogni sua previsione. L’attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione della Società Nazionale di Salvamento di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione trae le sue risorse economiche ed i suoi mezzi finanziari per il funzionamento della propria attività ed il conseguimento degli scopi sociali da:
a) quote sociali e/o corrispettivi specifici degli associati;
b) contributi di privati, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da iniziative di beneficenza.
Art. 4
Criteri di ammissione ed esclusione degli associati e contributi associativi

Possono essere ammessi a far parte Società Nazionale di Salvamento le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• essere cittadino dell’Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, essere titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti;
La qualità di associato si perde:
• per mancato versamento della quota sociale (morosità);
• per indegnità, qualora l’associato abbia tenuto comportamenti e messo in opera fatti lesivi dell’immagine dell’Associazione o abbia procurato alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali, o abbia comunque tenuto comportamenti contrari alle disposizioni delle Statuto ed ai fini sociali.
L’espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con efficacia immediata. Contro tale delibera l’associato espulso può appellarsi all’Assemblea.
Ciascun associato verserà, all’atto dell’iscrizione, la quota sociale (contributo associativo) il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 - Organi sociali
Sono organi sociali:
a) l’Assemblee dei soci (ordinarie e straordinarie);
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Segretario/cassiere;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; esse hanno durata quadriennale. Ciascun componente è rieleggibile.
Art. 6 - L’Assemblee dei soci
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Partecipano alle As-semblee con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che risultano iscritti al libro dei soci da almeno 60 giorni. Eventuali deleghe debbono avvenire in forma scritta, a favore di associati in regola con le quote sociali. Non è ammessa più di una delega a favore della stessa persona.
L’Assemblea ordinaria elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate:
• il Direttore di Sezione;
• imembri del Consiglio Direttivo.
• imembri del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Direttore di Sezione entro il primo quadrimestre di ogni anno. Le Assemblee straordinarie sono convocate, durante l’anno, dal Direttore di Sezione ogni qualvolta lo stesso o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.
Le Assemblee sono legalmente convocate mediante avviso pubblicato, almeno venti giorni prima presso la sede sociale e/o mediante avviso spedito raccomandato entro lo stesso termine a tutte le Sezioni regolarmente costituite. La validità della Assemblee Ordinarie e Straordinarie e la rispettiva capacità deliberante è fissata con riferimento all’art. 21 del Codice Civile.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio preventivo per l’anno in corso, nonché per la discussione di ogni punto inserito all’Ordine del Giorno. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione urgente ed innovativa all’Ordine del Giorno, compreso l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composta da 2 a 5 membri:
• il Direttore di sezione;
• il Segretario/cassiere;
• i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 2 volte all’anno, e straordinariamente quando il Direttore di sezione lo creda conveniente, oppure quando un terzo dei suoi membri ne facciano domanda motivata per iscritto al Presidente. L’avviso di convocazione sarà trasmesso al domicilio dei Consiglieri sette giorni prima di quello stabilito per l’adunanza e dovrà contenere l’Ordine del giorno delle materie da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli aventi titolo; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. Delle sedute del Consiglio si terrà regolare Verbale.
Il Consiglio Direttivo, ogni quadriennio, nella sua prima adunanza successiva all’Assemblea ordinaria per l’elezione degli organi sociali, eleggerà nel suo seno:
1) il Direttore di Sezione
2) il Segretario/Cassiere.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per dirigere l’attività sociale. Oltre a quanto specificamente previsto nel presente Statuto, spetta al medesimo:
a) elaborare i Programmi dell’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) esaminare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione ed esercitare il controllo sulla gestione finanziaria dell’Associazione;
c) assumere e licenziare personale stabile necessario per il funzionamento dell’Associazione,
d) disporre studi e ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro, Comitati e simili, anche con ricorso ad elementi esterni dell’Associazione,
e) stabilire l’ammontare delle quote sociali;
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea ordinaria in numero da uno a tre membri e durano in carica un quadriennio. Non possono essere eletti Revisori gli associati che abbiano rapporti di interesse privato con l’Associazione. I Revisori dei Conti possono presenziare alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
I Revisori dei Conti sono incaricati di controllare l’andamento finanziario dell’Associazione e specialmente la tenuta della contabilità. Debbono, in fine di ogni anno, stendere la loro relazione sulla revisione contabile dell’esercizio per cui furono nominati, da presentarsi alla Assemblea generale ordinaria. Detta relazione dovrà essere consegnata al Presidente nella prima quindicina di febbraio.
Art. 9 - Il Direttore di sezione
Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Associazione, esercita il potere esecutivo ed ha la direzione dell’Associazione. Presiede le Assemblee, ordinarie e straordinarie, il Consiglio Direttivo e controlla il regolare andamento degli uffici sociali, stipula convenzioni a livello nazionale, firma i mandati, convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo. Per questioni urgenti e per pratiche di ordinaria amministrazione può provvedere direttamente riferendone al Consiglio.
Art. 10 - Disposizioni varie
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti.


 



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